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concorso infermieri cremona

Concorso Infermieri. Scade il 12 Settembre 2022

  E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di: N. 30 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CATEGORIA D (profilo professionale: collaboratore professionale sanitario – infermiere – categoria contrattuale D). TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: SCADENZA: 12 SETTEMBRE 2022 ACCEDI AL CORSO DI PREPARAZIONE SCARICA IL BANDO ISCRIVITI AL CONCORSO

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bonus 200 euro

Bonus 200 euro, esonero contributi 0,8 per cento ed autocertificazione.

Con la busta paga di luglio, migliaia di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati riceveranno, il tanto discusso, bonus di 200 euro, che rientra tra le misure per contrastare il caro bollette. Sul bonus, s’è detto di tutto e di più, in un mare magnum di notizie e smentite, che hanno avuto come risultato, quello di disorientare il lavoratore. Andiamo quindi per ordine e cerchiamo di fare chiarezza. La misura del bonus 200 euro, è dettata dall’ Articolo 31 DL 50/2022, il cosiddetto Decreto Aiuti. Per far fronte al caro bollette, il governo, con il Decreto Aiuti, ha previsto un bonus di 200 euro una tantum, che sarà erogato nella busta paga di luglio, per i lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati. Requisiti per ottenerlo: Cos’è l’esonero contributi dello 0.8% e dove controllare Il bonus, sembrava dapprima, destinato a tutti i dipendenti (pubblici e privati) con un reddito lordo inferiore a 35mila euro. In realtà il Governo, per identificare i beneficiari del bonus da 200 euro, non ha usato un parametro che si riferisce al reddito e alla retribuzione lorda dei lavoratori, ma ha creato un’altra regola. Potranno ottenere il bonus da 200 euro soltanto i lavoratori dipendenti che, nel corso del primo quadrimestre del 2022 (ovvero in almeno un mese da gennaio ad aprile), hanno beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80%, prevista dalla legge di Bilancio 2022. L’esonero contributivo dello 0,8%, (Legge 234/21), per molti lavoratori è diventato un elemento sconosciuto e per i datori di lavoro è divenuto un fattore di difficoltà interpretativa. Si tratta di un’agevolazione che spetta a tutti i lavoratori dipendenti con un’imponibile previdenziale massimo di 2.692 euro al mese rapportato a 13 mensilità, che corrisponde ad una RAL non superiore a 35mila euro annui. Per fugare tutti i possibili dubbi, è intervenuta anche l’INPS con il Messaggio 2397/2022. Esonero contributivo 0,8%: cosa significa L’esonero contributivo 0,8% è previsto dal comma 121 della legge 234/2021 (la Manovra 2022), in correlazione alla Riforma IRPEF, e stabilisce «in via eccezionale, per i periodi di paga dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022», per i rapporti di lavoro dipendente, esclusi quelli di lavoro domestico, un esonero previdenziale di 0,8 punti percentuali a condizione «che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2mila 692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima». Tradotto, si tratta di una retribuzione di 35mila euro lordi annui. A chi si chiede se l’esonero 0,8% vada richiesto, rispondiamo subito che lo sgravio non si richiede perché è automatico, calcolato in busta paga dal datore di lavoro e valido per il solo 2022. Per capire se si rientra nella platea dei beneficiari, basta controllare la busta paga: la voce è indicata nel dettaglio della variabili del mese e può essere indicata, ad esempio, con il codice Z00312, indicato come Esonero IVS L.234/2021. Ma al di là del codice che cambia da azienda ad azienda, non è difficile da trovare, basta cercare il famoso numeretto “0,8”. Il diritto al bonus di 200 erogato in busta paga a luglio dal proprio datore di lavoro euro non è condizionato solo a questo requisito di reddito ma anche al fatto che il beneficio sopra esposto spetti al lavoratore per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022. Significa che è necessario essere stati dipendenti con busta paga nella quale si risultava beneficiari del bonus – e quindi si rientrava nella soglia di reddito richiesta – per almeno un mese tra gennaio e aprile 2022. E se non trovo l’esonero contributivo? C’è un altro elemento che potrebbe generare confusione: il testo della legge indica che per il diritto al bonus i lavoratori debbano aver beneficiato dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre. Il dubbio può sorgere in relazione al termine “abbiano beneficiato”, che potrebbe escludere tutti i lavoratori per i quali l’agevolazione è stata applicata in ritardo (le istruzioni INPS per applicare l’agevolazione contributiva sono arrivate il 22 marzo e molti datori di lavoro l’hanno pagata in ritardo per il necessario adeguamento dei software). Non è un problema. Si ritiene che per il diritto all’indennità sia sufficiente l’acquisizione del diritto e quindi che il lavoratore abbia i requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 121, legge n. 234/2021 per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022 a prescindere dunque che l’esposizione dell’esonero contributivo sia effettivamente avvenuta ab origine in una delle denunce contributive mensili del periodo interessato. Chi rimane escluso? Posto che lo sgravio ha lo scopo di abbattere i contributi in capo al dipendente, questo non opera nei casi in cui, per assenza di retribuzione, alcuna somma dev’essere trattenuta all’interessato. E’ il caso, ad esempio, dei periodi di paga (di norma coincidenti con i mesi) in cui il lavoratore è stato interamente assente senza ricevere il compenso. Si pensi a: Aspettativa non retribuita; Assenza ingiustificata; Permessi non retribuiti; sospensioni perché non vaccinati. Potrebbe quindi accadere che dipendenti assenti da gennaio ad aprile 2022, senza ricevere alcun compenso, non abbiano pertanto fruito dello sgravio IVS dello 0,80% e, di conseguenza, rischino di essere esclusi dalla platea dei beneficiari del bonus 200 euro. Soprattutto in assenza di chiarimenti ufficiali da parte di INPS – Ministero del lavoro. Autocertificazione si o no? Una recente interpretazione della norma, ad opera della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, attraverso un report firmato da Giuseppe Buscema e Carlo Cavalleri, avvertiva di come il bonus una tantum 200 euro non fosse automatico e bisognasse compilare un’autocertificazione sul possedimento dei requisiti. Un correttivo del Governo, nel decreto legge fiscale, ha puntualizzato che “ Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum” di 200 euro ”limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del ministero dell’Economia” l’individuazione dei beneficiari ”avviene mediante apposite comunicazioni tra il Mef e l’Inps nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali”. Conseguentemente, si legge, ”i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti a

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giornata infermieri

Nuovo contratto: Reperibilità. Cambia il numero dei turni, aumento tariffa oraria. Ecco quanto

Nella pre-intesa del nuovo contratto comparto sanità, una delle misure che è stata rivista è quella della pronta disponibilità. Nell’attuale contratto, la norma prevede che Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese. Una misura capestro, che consegnava nelle mani delle aziende, la possibilità di elevare il numero dei turni di pronta disponibilità all’infinito. Nel nuovo contratto, dopo un lavoro condiviso delle forze sindacali, il ‘di norma’ è stato cancellato, fissando un tetto massimo al numero delle reperibilità mensili in 7. Al comma 9 dell’articolo 44, si legge infatti : non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta disponibilità al mese. Proseguendo nella lettura della nuova norma contrattuale, si evidenzia che il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite dal piano emergenziale delle aziende. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore). Durata e tariffa La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, quindi 21,6 euro ogni 12 ore, a fronte delle attuali 20,66 euro. La tariffa è elevabile in sede di contrattazione integrativa. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.

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Sanità, Nursind: Consulta dà ragione agli infermieri turnisti, ok al buono pasto

E’ la seconda vittoria sul fronte economico-contrattuale incassata dal sindacato quest’anno di NS “Un diritto pienamente riconosciuto agli infermieri turnisti e un’altra vittoria sul fronte economico-contrattuale nelle aule di tribunale – la seconda solo quest’anno – incassata dal nostro sindacato”. Il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega, commenta così la sentenza della Cassazione (la numero 5547 del 1 marzo) che riconosce il buono pasto sostitutivo a chi ha diritto alla pausa di lavoro (cioè svolge turni superiori alle 6 ore) e non può usufruire del servizio mensa, ma anche a chi non può effettuare la pausa per ragioni di servizio. “È una sentenza che fa chiarezza su un aspetto lacunoso del contratto. Non solo, ma è anche destinata a fare scuola, visto che molte aziende sanitarie non riconoscono al personale turnista la pausa in nome della continuità del servizio da garantire. Da oggi, quindi, la musica cambia con il diritto al buono pasto per gli infermieri impegnati nel turno pomeridiano, festivo e notturno, quando il servizio mensa non è aperto”. “È una battaglia in cui abbiamo creduto e che abbiamo portato avanti fino al terzo grado di giudizio – conclude il Nursind -. Un passo avanti che riscatta la categoria che in tutti questi anni ci ha rimesso doppiamente, sia vedendosi negare la pausa di lavoro e sia dovendo pagare i pasti a sue spese, a differenza di tutti gli altri lavoratori giornalieri”.

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palazzo chigi roma

Covid: uscita graduale dall’emergenza, restano le mascherine al chiuso fino al 30 aprile

La roadmap di addio alle restrizioni: rimane il green pass per i trasporti e la certificazione rafforzata per ristoranti o centri benessere. Obbligo vaccinale dei sanitari esteso al 31 dicembre di U.S.V. Non c’è la deregulation totale già dal prossimo primo aprile che in molti auspicavano. Il percorso scelto dal Governo per uscire dalle restrizioni anti-pandemia è più graduale delle attese, complice anche la leggera risalita dei contagi nell’ultimo periodo che suscita qualche preoccupazione. Tuttavia si vede ormai all’orizzonte il ritorno alla normalità. Nella bozza di decreto legge con la roadmap per l’addio alle limitazioni rimane dunque l’obbligo di mascherina al chiuso fino al 30 aprile. Bocca e naso coperti anche in discoteca e nelle sale da ballo, se si esclude il momento del ballo stesso. Mentre per i mezzi di trasporto e per cinema, teatri e sale da concerto resta l’obbligo della Ffp2. Il green pass base invece rimarrà durante tutto aprile per i trasporti e per attività come mense, concorsi pubblici, corsi di formazione o colloqui in carcere, mentre la certificazione rafforzata resta ancora per la ristorazione al chiuso, congressi e convegni, sale da gioco, centri benessere e discoteche e per le visite nei reparti di degenza degli ospedali. Il super pass comunque non serve per i ristoranti all’interno degli alberghi o di altre strutture ricettive, riservati solo ai clienti. Niente più green pass, inoltre, per accedere alle stesse strutture ricettive, ai musei e a servizi alla persona come i pubblici uffici, i servizi postali, bancari e finanziari, oltre alle attività commerciali. Dovrebbe infine essere anticipato al primo aprile lo stop all’obbligo di super green pass per gli over 50 che si recano al lavoro; fino al 30 aprile, infatti, per entrare in ufficio, in negozio o in fabbrica basterà la certificazione di base. Rimane fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. Per gli operatori sanitari il vincolo della vaccinazione si allunga fino al 31 dicembre 2022, ma il decreto punta a risolvere il nodo dei tanti lavoratori guariti dal Covid con una o due dosi di vaccino e sospesi loro malgrado perché costretti ad attendere almeno quattro mesi dall’infezione prima di potersi sottoporre al booster e completare così gli adempimenti dell’obbligo vaccinale: in pratica la norma prevede che l’ordine professionale faccia cessare la sospensione in via temporanea fino alla data in cui è attesa la somministrazione del richiamo. Naturalmente, se l’operatore poi non si vaccina per la terza volta e dunque non ottempera all’obbligo, la sospensione riprende entro i tre giorni successivi al termine previsto per l’inoculazione. Dal primo aprile torna poi al 100% la presenza negli stadi, finora ferma al 75%. All’aperto, più in generale, decadono dal primo aprile le capienze limitate del pubblico. Stop anche all’isolamento per chi ha avuto contatti stretti con positivi al Covid: scatta invece il regime dell’autosorveglianza, con obbligo di mascherina Ffp2 al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni. Rimane naturalmente l’isolamento per i positivi al Covid fino all’accertamento della guarigione. Corposo il capitolo del decreto dedicato alla scuola. In presenza di almeno quattro casi di positività in classe, l’attività prosegue in presenza per tutti e i docenti nonché gli alunni che hanno almeno sei anni utilizzano le mascherine per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto che ha contratto il virus. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. Chi è in isolamento, naturalmente, segue le lezioni in didattica digitale integrata. Viene meno il sistema a colori delle Regioni. E, come si sa, decade il 31 marzo anche lo stato di emergenza e dunque termina il lavoro del Cts e della struttura commissariale. Quest’ultima, comunque, dal primo aprile avrà una qualche continuità attraverso un’unità operativa che verrà istituita presso il ministero della Salute e che proseguirà nella gestione della campagna vaccinale. L’unità subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario e durerà per l’intero 2022. Intanto lo stesso dicastero ne approfitta per fare un’altra mini-infornata di dirigenti: infatti il decreto autorizza, a decorrere dal primo ottobre 2022, l’assunzione a tempo indeterminato di quattro dirigenti di seconda fascia, sei dirigenti sanitari e un numero che la bozza del testo non precisa di funzionari da inquadrare nell’area terza. Inoltre, per garantire la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture, durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario possono essere adottate ordinanze di Protezione civile con validità fino al 31 dicembre prossimo. Confermata infine la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) fino al 30 giugno 2022 e la possibilità di sottoscrivere contratti in favore di medici specializzandi.

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Covid, Nursind: “Bene gli emolumenti agli infermieri sospesi, ora la parola alla Consulta”

Il Cannizzaro di Catania dovrà pagare l’assegno alimentare a cinque dipendenti non in servizio per mancata vaccinazione. La misura interinale cautelare è in attesa del giudizio di costituzionalità di NS Il Cannizzaro di Catania dovrà pagare l’assegno alimentare (pari la 50 per cento dello stipendio tabellare) a decorrere dal 1 gennaio 2022 a cinque infermieri dipendenti dell’azienda sanitaria e sospesi dal servizio per mancata vaccinazione. Lo ha stabilito nella misura interinale cautelare il giudice del lavoro del capoluogo etneo Mario Fiorentino, seppure in via momentanea e in attesa del giudizio di costituzionalità della Consulta cui è stato inviato l’atto. Ne dà notizia il Nursind che ha seguito da vicino la battaglia dei ricorrenti e che adesso aspetta e spera in un pronunciamento favorevole degli ermellini. “Qui non è in discussione la valenza e l’efficacia dei vaccini per fronteggiare la pandemia, che ci ha visto fin dall’inizio in prima linea in innumerevoli campagne di sensibilizzazione – spiega Salvatore Vaccaro vicesegretario nazionale del Nursind e segretario provinciale di Catania (nella foto) -. Qui è in gioco il rispetto della dignità della persona. Un rispetto venuto meno nel momento in cui, con l’entrata in vigore del decreto sull’obbligo vaccinale (ex art 4 del dl 1 aprile 2021, n 44), al personale sanitario non vaccinato e sospeso dal servizio è stata negata non solo la retribuzione, ma persino qualsiasi altro tipo di compenso o emolumento, inclusi quindi gli assegni alimentari”. Proprio la decisione di sottoporre tale questione al vaglio di costituzionalità, sottolinea il sindacato, “ci rafforza nella convinzione che la nostra battaglia sia giusta. Non è in ballo, infatti, solo il diritto al lavoro, caposaldo della nostra Carta, ma anche il mero sostentamento dei lavoratori, sospesi dagli ordini professionali e impossibilitati a percepire alcuna forma alternativa di reddito. Una possibilità di provvedere almeno ai bisogni primari che, tra l’altro, la recente giurisprudenza costituzionale non ha negato neppure ai condannati per reati quali terrorismo e associazione mafiosa”. “Ecco perché – incalza Vaccaro – il decreto sull’obbligo vaccinale crea uno sbilanciamento intollerabile che lede anche l’articolo 3 della nostra Costituzione. Il paradosso poi è che la mancata vaccinazione non è considerata dalla legge un atto penalmente e disciplinarmente rilevante. Eppure agli infermieri sospesi è negato non solo l’accesso a istituti quali appunto l’assegno alimentare, ma trattandosi della sospensione di lavoratori dipendenti, anche il diritto all’indennità di disoccupazione”. In questa battaglia, infine, il sindacato, oltre a richiamarsi al Ccnl, fa leva su un altro aspetto che discende dalle disposizioni del Governo e che considera “assolutamente non secondario”, vale a dire “la durata della misura”: “Dal 15 dicembre 2021 siamo passati al 15 giugno del 2022. Ma davvero – conclude – è ipotizzabile lasciare a pane acqua questi lavoratori per così tanto tempo?”. Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale.

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