bonus 200 euro

Bonus 200 euro, esonero contributi 0,8 per cento ed autocertificazione.

Con la busta paga di luglio, migliaia di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati riceveranno, il tanto discusso, bonus di 200 euro, che rientra tra le misure per contrastare il caro bollette. Sul bonus, s’è detto di tutto e di più, in un mare magnum di notizie e smentite, che hanno avuto come risultato, quello di disorientare il lavoratore. Andiamo quindi per ordine e cerchiamo di fare chiarezza.

La misura del bonus 200 euro, è dettata dall’ Articolo 31 DL 50/2022, il cosiddetto Decreto Aiuti. Per far fronte al caro bollette, il governo, con il Decreto Aiuti, ha previsto un bonus di 200 euro una tantum, che sarà erogato nella busta paga di luglio, per i lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati.

Requisiti per ottenerlo: Cos’è l’esonero contributi dello 0.8% e dove controllare

Il bonus, sembrava dapprima, destinato a tutti i dipendenti (pubblici e privati) con un reddito lordo inferiore a 35mila euro. In realtà il Governo, per identificare i beneficiari del bonus da 200 euro, non ha usato un parametro che si riferisce al reddito e alla retribuzione lorda dei lavoratori, ma ha creato un’altra regola.

Potranno ottenere il bonus da 200 euro soltanto i lavoratori dipendenti che, nel corso del primo quadrimestre del 2022 (ovvero in almeno un mese da gennaio ad aprile), hanno beneficiato della riduzione contributiva dello 0,80%, prevista dalla legge di Bilancio 2022.

L’esonero contributivo dello 0,8%, (Legge 234/21), per molti lavoratori è diventato un elemento sconosciuto e per i datori di lavoro è divenuto un fattore di difficoltà interpretativa.

Si tratta di un’agevolazione che spetta a tutti i lavoratori dipendenti con un’imponibile previdenziale massimo di 2.692 euro al mese rapportato a 13 mensilità, che corrisponde ad una RAL non superiore a 35mila euro annui. Per fugare tutti i possibili dubbi, è intervenuta anche l’INPS con il Messaggio 2397/2022.

Esonero contributivo 0,8%: cosa significa

L’esonero contributivo 0,8% è previsto dal comma 121 della legge 234/2021 (la Manovra 2022), in correlazione alla Riforma IRPEF, e stabilisce «in via eccezionale, per i periodi di paga dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022», per i rapporti di lavoro dipendente, esclusi quelli di lavoro domestico, un esonero previdenziale di 0,8 punti percentuali a condizione «che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2mila 692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima». Tradotto, si tratta di una retribuzione di 35mila euro lordi annui.

A chi si chiede se l’esonero 0,8% vada richiesto, rispondiamo subito che lo sgravio non si richiede perché è automatico, calcolato in busta paga dal datore di lavoro e valido per il solo 2022.

Per capire se si rientra nella platea dei beneficiari, basta controllare la busta paga: la voce è indicata nel dettaglio della variabili del mese e può essere indicata, ad esempio, con il codice Z00312, indicato come Esonero IVS L.234/2021. Ma al di là del codice che cambia da azienda ad azienda, non è difficile da trovare, basta cercare il famoso numeretto “0,8”.

Il diritto al bonus di 200 erogato in busta paga a luglio dal proprio datore di lavoro euro non è condizionato solo a questo requisito di reddito ma anche al fatto che il beneficio sopra esposto spetti al lavoratore per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022. Significa che è necessario essere stati dipendenti con busta paga nella quale si risultava beneficiari del bonus – e quindi si rientrava nella soglia di reddito richiesta – per almeno un mese tra gennaio e aprile 2022.

E se non trovo l’esonero contributivo?

C’è un altro elemento che potrebbe generare confusione: il testo della legge indica che per il diritto al bonus i lavoratori debbano aver beneficiato dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre. Il dubbio può sorgere in relazione al termine “abbiano beneficiato”, che potrebbe escludere tutti i lavoratori per i quali l’agevolazione è stata applicata in ritardo (le istruzioni INPS per applicare l’agevolazione contributiva sono arrivate il 22 marzo e molti datori di lavoro l’hanno pagata in ritardo per il necessario adeguamento dei software).

Non è un problema. Si ritiene che per il diritto all’indennità sia sufficiente l’acquisizione del diritto e quindi che il lavoratore abbia i requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 121, legge n. 234/2021 per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022 a prescindere dunque che l’esposizione dell’esonero contributivo sia effettivamente avvenuta ab origine in una delle denunce contributive mensili del periodo interessato.

Chi rimane escluso?

Posto che lo sgravio ha lo scopo di abbattere i contributi in capo al dipendente, questo non opera nei casi in cui, per assenza di retribuzione, alcuna somma dev’essere trattenuta all’interessato. E’ il caso, ad esempio, dei periodi di paga (di norma coincidenti con i mesi) in cui il lavoratore è stato interamente assente senza ricevere il compenso.

Si pensi a:

Aspettativa non retribuita;
Assenza ingiustificata;
Permessi non retribuiti;
sospensioni perché non vaccinati.
Potrebbe quindi accadere che dipendenti assenti da gennaio ad aprile 2022, senza ricevere alcun compenso, non abbiano pertanto fruito dello sgravio IVS dello 0,80% e, di conseguenza, rischino di essere esclusi dalla platea dei beneficiari del bonus 200 euro. Soprattutto in assenza di chiarimenti ufficiali da parte di INPS – Ministero del lavoro.

Autocertificazione si o no?

Una recente interpretazione della norma, ad opera della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, attraverso un report firmato da Giuseppe Buscema e Carlo Cavalleri, avvertiva di come il bonus una tantum 200 euro non fosse automatico e bisognasse compilare un’autocertificazione sul possedimento dei requisiti.

Un correttivo del Governo, nel decreto legge fiscale, ha puntualizzato che “ Ai fini dell’erogazione dell’indennità una tantum” di 200 euro ”limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del ministero dell’Economia” l’individuazione dei beneficiari ”avviene mediante apposite comunicazioni tra il Mef e l’Inps nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali”. Conseguentemente, si legge, ”i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non sono tenuti a rendere la dichiarazione ”.

Qualora le aziende abbiano predisposto un’autocertificazione, compilarla non è comunque un errore.

di Maria Luisa Asta
Fonte infermieristicamente.it

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