Nella pre-intesa del nuovo contratto comparto sanità, una delle misure che è stata rivista è quella della pronta disponibilità.
Nell’attuale contratto, la norma prevede che Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese. Una misura capestro, che consegnava nelle mani delle aziende, la possibilità di elevare il numero dei turni di pronta disponibilità all’infinito.
Nel nuovo contratto, dopo un lavoro condiviso delle forze sindacali, il ‘di norma’ è stato cancellato, fissando un tetto massimo al numero delle reperibilità mensili in 7.
Al comma 9 dell’articolo 44, si legge infatti : non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta disponibilità al mese.
Proseguendo nella lettura della nuova norma contrattuale, si evidenzia che il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite dal piano emergenziale delle aziende.
Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento.
Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore).
Durata e tariffa
La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, quindi 21,6 euro ogni 12 ore, a fronte delle attuali 20,66 euro. La tariffa è elevabile in sede di contrattazione integrativa.
Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi.
Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.